Che cosa si intende con l’espressione “regola dell’arte”?
Nel senso più generale, l’espressione “a regola d’arte” indica l’insieme delle regole tecniche che bisogna rispettare nella esecuzione di determinate lavorazioni; regole alle quali si deve attenersi al fine di assicurare uno standard minimo di accettabilità del prodotto in termini di utilizzabilità, durata, affidabilità e sicurezza.
Il rispetto di tali regole indica anche la professionalità di un’impresa o dei tecnici che effettuano una determinata lavorazione.
Il concetto di “regola d’arte” utilizzato per valutare l’esecuzione di lavori o prestazioni tecniche connesse a tali lavori, è piuttosto generico, può essere interpretato in diversi modi.
Il fatto che non esista una regola definitiva, rende difficile, in alcuni casi, giudicare se un determinato lavoro è stato eseguito rispettando questa regola oppure no.
Tale definizione quindi, si può dire che è universale e applicabile a qualsiasi attività; ma allo stesso tempo non può essere considerato un concetto statico, perché si evolve continuamente per seguire l’evoluzione tecnica, che come abbiamo visto in precedenti articoli, non si ferma mai.
È necessario pertanto mantenersi sempre aggiornati sulla evoluzione delle normative sia tecniche (norme CEI) sia legislative (leggi, Decreti Ministeriali ecc.).
A livello generale, possiamo far riferimento all’art. 1176 comma 2° del codice civile italiano che dice che:
“Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
Inoltre, per l’art. 2224, il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera:
“secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte.”
Per quanto riguarda invece i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, la legge 1° marzo 1968 n. 186, che è composta di due soli articoli, sancisce che queste opere devono essere realizzate secondo la “regola d’arte”, e che se si realizzano seguendo le norme CEI, si presume che possiedano tale requisito.
La documentazione emessa dal CEI (Comitato Elettronico Italiano), a sua volta, definisce la buona tecnica per i prodotti, i processi e gli impianti costituendo il riferimento per la presunzione di conformità alla “regola d’arte”.
La locuzione “buona tecnica” è ovviamente legata al concetto di norma tecnica ed è stata menzionata per la prima volta nella Legge n° 1086 del 1971.
Attualmente ci si rifà al D.Lgs. 81/2008 art. 2 che descrive la norma tecnica in questo modo: “specifica tecnica approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.”
L’articolo 81 di tale decreto, che parla dei requisiti di sicurezza dice che:
…”1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.”
…2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche”…
La normativa tecnica attualmente disponibile è piuttosto ampia e diversificata, ma non tutte le norme hanno la stessa importanza.
- Ci sono le norme tecniche comprese nei dispositivi di legge e decreti che regolamentano questioni tecniche, il cui rispetto è obbligatorio e si dà quindi per scontato.
Generalmente ci si riferisce alle norme legate alla sicurezza delle persone o alla fruibilità e durata di un bene. - Ci sono poi normative tecniche che vengono riportate nel Capitolato e nei contratti (come per esempio le norme UNI), che l’esecutore deve rispettare per norma contrattuale.
- E ci sono infine norme di tipo settoriale, che vengono elaborate da associazioni di categoria, il cui rispetto è essenzialmente di tipo volontaristico, a meno che non siano state inserite anche queste nel contratto.
Dal momento che, come abbiamo già detto prima, sono regole molto generali che si possono interpretare in maniera diversa a seconda delle diverse situazioni in cui ci si trova; per una corretta valutazione, è indispensabile l’esperienza tecnica nonché il buon senso di chi è chiamato a valutare e formulare il giudizio.
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